23 Novembre 2024

Revenge porn: come riconoscerlo e come tutelarsi

Carissimi cittadini e followers di Latus Anniae, oggi ci ritroviamo sulle pagine del nostro sito per parlare di un argomento delicato ma tristemente attuale: il “revenge porn”.
Con questo articolo spero di potervi fornire alcuni consigli utili su come riconoscere e prevenire questa nuova forma di violenza, e come tutelarvi da essa.

Nella nostra vita quotidiana è diventato sempre più comune l’utilizzo dei social network (Facebook, Instagram, Twitter…) e delle chat (WhatsApp, Telegram…).
Mediante queste piattaforme ed applicazioni possiamo condividere i contenuti più svariati: dal marketing imprenditoriale alla propaganda politica, passando per il filmato della nostra ultima passeggiata al parco o la fotografia della torta che abbiamo appena sfornato.

La scelta sta ad ognuno di noi.
Nella gestione consapevole della nostra immagine digitale, possiamo decidere se essere riservati o trasparenti, se limitarci a divulgare soltanto alcune informazioni personali oppure mettere la propria vita online.
Disponiamo del nostro diritto alla privacy come meglio crediamo e chiediamo alle persone che interagiscono con noi di rispettare questa scelta, tanto nella vita reale quanto in quella virtuale.

Ciò vale soprattutto nell’ipotesi in cui utilizziamo tali tecnologie per condividere gli aspetti più intimi della nostra sfera privata, cosa che normalmente avviene soltanto con le persone di cui ci fidiamo.
Non solo all’interno di una relazione di coppia ma anche quando siamo alla ricerca di un partner.
Perché a fronte delle piattaforme ed applicazioni più “generaliste”, quali quelle che abbiamo sopra elencato, ne esistono molte altre, specificamente create per facilitare gli incontri o la creazione di nuovi legami (Meetic, Tinder, Grindr…).
Anche in questo caso, disponiamo della nostra libertà sessuale secondo criteri soggettivi, che talvolta possono portarci a condividere contenuti sessualmente espliciti
Nel farlo, speriamo sempre che il nostro interlocutore comprenda un concetto molto semplice: ciò che è privato deve rimanere tale.

Purtroppo, non sempre questo accade.

Dal caso paradigmatico dell’ex-coniuge che non ha accettato la separazione, a quello della persona appena conosciuta, che non accoglie il nostro diniego ad un secondo appuntamento.
Queste sono le tipiche situazioni in cui qualcuno, in possesso di materiale sessualmente esplicito che ci ritrae, potrebbe divulgarlo senza il nostro consenso al fine di vendicarsi, esponendoci al pubblico ludibrio.

Questo è il revenge porn.

Una nuova forma di violenza psicologica, che purtroppo sfrutta alcuni aspetti negativi dei medesimi strumenti tecnologici: l’anonimato, la facilità e la velocità con la quale un contenuto può essere diffuso e al tempo stesso la difficoltà con la quale esso può essere rimosso dalla rete.
Fortunatamente, di fronte a simili fatti, ci si può tutelare.

Il Parlamento Italiano, spinto anche dall’emersione di noti casi giudiziari, ha deciso di porre un argine al fenomeno del revenge porn. Con la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. “Codice Rosso”) è stato introdotto all’interno del codice penale un nuovo articolo, il 612 – ter, rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (clicca QUI per leggere il testo integrale).

La norma, dal testo alquanto complesso, si pone diversi obiettivi:

  • introdurre finalmente una definizione legislativa dei fatti riconducibili alla vendetta sessuale, precedentemente inquadrati come diffamazione, stalking o lesione della privacy;
  • applicare una sanzione proporzionata alla gravità di simili condotte (il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 5.000 ad € 15.000);
  • prevedere degli aumenti di pena nell’ipotesi in cui la diffusione sia avvenuta tramite mezzi telematici (internet, chat, messaggi) o qualora l’artefice sia il coniuge, anche separato o divorziato, oppure una persona comunque legata da una relazione sentimentale, già conclusa o ancora in corso;
  • concedere alla vittima un periodo di tempo maggiore per denunciare le violenze subite (sei mesi, il doppio del termine normalmente previsto per i reati perseguibili a querela della persona offesa);
  • proteggere la vittima da possibili pressioni, volte a indurla alla remissione della querela, disponendo che essa può avvenire soltanto con le formalità della rinuncia processuale (dichiarazione sottoscritta, depositata di fronte all’autorità giudiziaria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale);
  • tutelare fortemente i casi più gravi, perseguibili anche in assenza di querela, dove ad essere colpite sono persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica oppure donne in stato di gravidanza, prevedendo ulteriori aumenti di pena.

Conveniamo sul fatto che l’art. 612 – ter c.p. non sia di facile lettura.
Purtroppo, quando una fattispecie di reato viene descritta con un linguaggio così articolato vi è il rischio che, nei dettagli della semantica, si aprano delle vie di fuga per gli autori dei fatti che si intendono punire.
In tal senso, ci rimettiamo al buon senso della Magistratura, affinché interpreti virtuosamente il testo di Legge.

Ad ogni modo, non dobbiamo nemmeno sottovalutare la complessità del fenomeno.
Occorre sottolineare come il revenge porn sia particolarmente insidioso perché dotato di una capacità pluri-offensiva.
Esso può ledere contemporaneamente i beni della reputazione, della libertà sessuale, della privacy e, talvolta, anche dell’integrità psico-fisica, quando la sovraesposizione della nostra vita privata è tale da causare effetti pesanti sulla nostra salute mentale.

Il Codice Rosso ha voluto accompagnare l’introduzione di questa nuova norma ad una serie di accorgimenti pratici, che trovano attuazione nel corso del procedimento penale, avviato dopo l’eventuale denuncia della vittima.
Quest’ultima, non appena entrata in contatto con le autorità (siano esse la Magistratura o le Forze dell’Ordine), dev’essere immediatamente informata sui suoi diritti e le sue facoltà (tra tutti, in particolare, quello di essere informata qualora venga richiesta l’archiviazione della notizia di reato, registrata a seguito della sua denuncia).
Inoltre, le dovranno essere indicate tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio, le Case Famiglia, i Centri Antiviolenza e i servizi di assistenza alle vittime di reato, dove trovare cura e supporto.

A seguito della presentazione della denuncia, gli organi inquirenti potrebbero già adottare delle misure cautelari nei confronti dell’indagato per revenge porn, da quelle più restrittive (come la custodia cautelare in carcere) a quelle meno pesanti (come l’allontanamento dalla casa familiare).
Qualora ciò accada, la vittima dovrà essere immediatamente informata di ogni modifica o revoca delle anzidette misure, oppure verrà avvisata nel caso in cui risulti che il soggetto responsabile non le stia rispettando.
In questo modo, si cerca di fornire alla persona offesa le condizioni per auto-tutelarsi, al fine di prevenire possibili ritorsioni.

Nell’eventualità in cui sia pendente una causa di separazione, divorzio o inerente all’esercizio della responsabilità genitoriale (ex-patria potestà), ogni provvedimento di natura penale emesso nei confronti dell’autore di un fatto di revenge porn dovrà essere trasmesso senza ritardo anche al Giudice Civile, affinché possa tenerne conto nel valutare le sue condotte come coniuge o genitore.

Oltre a questi strumenti di tutela predisposti dal Codice Rosso, vi sono anche altri consigli, sempre di natura pratica, che vorrei fornirvi.
Chiunque si trovi a dover indagare in materia di revenge porn incontra delle difficoltà: internet può garantire l’anonimato (o la creazione di profili personali fasulli) e nella moltitudine di siti web, social network e forum, non è sempre facile risalire al soggetto che, per primo, ha immesso quell’immagine o quel video in rete.

Motivo per il quale risulta fondamentale l’esperienza acquisita sul campo dalla Sezione Comunicazioni della Polizia di Stato, la c.d. Polizia Postale.

Qualora doveste trovarvi nella malaugurata situazione di dover denunciare un fatto di revenge porn, vi consiglio fortemente di depositare la denuncia – querela presso gli uffici della Polizia Postale o di richiedere espressamente che le indagini vengano delegate a quella specifica Sezione.

Se, invece, per la diffusione venissero utilizzati mezzi più tradizionali, come purtroppo è accaduto in un recente caso di cronaca (clicca QUI per leggere l’articolo), sarà sufficiente presentare la denuncia davanti ai Carabinieri.

Infine, vi segnalo un nuovo strumento di tutela, recentemente predisposto dal Garante della Privacy.
In occasione della Giornata Internazionale della Donna, lo scorso 8 marzo il Garante ha reso pubblico un nuovo canale di segnalazione, in collaborazione con Facebook e Instagram (clicca QUI per accedere alla pagina web).
Compilando un apposito modulo, tutti i soggetti maggiorenni potranno fornire le informazioni utili ad identificare il materiale, dal contenuto sessualmente esplicito, di cui temono sia avvenuta la diffusione senza il loro consenso.
Nel modulo sarà possibile anche trovare un link, tramite il quale caricare direttamente le immagini o i video in questione.
I dati, così caricati, verranno elaborati da un algoritmo, il quale provvederà a distruggere o impedire la diffusione dei contenuti che siano eventualmente presenti nei suddetti social network.

Una novità che ci lascia ben sperare per il futuro, con l’augurio che anche altre piattaforme aderiscano all’iniziativa.

Sul sito web del Garante è possibile scaricare anche un vademecum, che fornisce informazioni utili in materia di prevenzione al revenge porn.

Ricordando che, in ogni caso, la sensibilizzazione culturale rappresenta sempre il mezzo più efficace per prevenire simili fenomeni, mentre la loro repressione può soltanto limitarne gli effetti postumi, vi saluto e vi do appuntamento al nostro prossimo articolo.
Grazie per il vostro tempo, buona continuazione nel nostro sito.

Lodovico Conte

Ruolo: VICE-COORDINATORE DI LATUS ANNIAE
Nato a Latisana il 10 Luglio 1987, dove tuttora risiedo. Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il Liceo "Ettore Leonida Martin" di Latisana, mi sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trieste. Ho pertanto conseguito la Laurea Magistrale, discutendo una tesi in Diritto Penale, avente ad oggetto il Traffico di Influenze Illecite. Attualmente sono iscritto al Registro dei Praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone e sto svolgendo il tirocinio forense presso uno studio di Portogruaro. Nel Gennaio del 2022 vengo nominato membro della Commissione Urbanistica del Comune di Latisana. Ho deciso di intraprendere questo percorso all'interno di Latus Anniae perché credo nell'importanza della partecipazione attiva. Essa ha un valore inestimabile, perché arricchisce la tua persona attraverso gli altri.

View all posts by Lodovico Conte →